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FAQ Avviso Impatto - Finmolise S.p.A. Finanziaria Regionale del Molise

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FAQ Avviso Impatto

Attività finanziarie attive > PR Molise 2021-2027 > Innovazione Azione 1_3
Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027
Priorità 1 – "Un Molise più intelligente"
  Obiettivo specifico - RSO1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)
F.A.Q. AVVISO "I.M.P.A.T.T.O.”

Il consulente o commercialista può caricare e gestire tutte le pratiche per cui ha ricevuto delega. È importante ricordare che non può inviare direttamente la richiesta, ma solo generare un Voucher da trasmettere al legale rappresentante, unico soggetto autorizzato all'invio finale della pratica.

L'Avviso non introduce un obbligo generalizzato di polizza catastrofale per tutti i beneficiari. La polizza è richiesta esclusivamente ai soggetti che siano tenuti a tale obbligo in base alla normativa vigente. Pertanto, il libero professionista ingegnere non soggetto per legge all'obbligo di stipula non è tenuto a presentarla ai fini della partecipazione all'Avviso.

Sono ammissibili esclusivamente i mezzi targati a trazione elettrica, purché funzionali all'attività dell'impresa o del libero professionista e utilizzati esclusivamente per finalità lavorative. Non sono pertanto ammissibili mezzi targati alimentati a gasolio, benzina, GPL o altri combustibili di natura termica, in linea con gli obbiettivi del bando.

Sì. Una società estera può presentare domanda, purché possieda i requisiti previsti dall’Avviso e abbia, oppure si impegni ad aprire entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, una sede operativa in Molise, nella quale siano localizzati gli investimenti oggetto del finanziamento.
Nel caso di impresa estera priva di sede operativa in Molise al momento della presentazione della domanda, l’Avviso prevede la presentazione di specifica documentazione relativa all’impresa estera.
Resta fermo che, ai fini dell’istruttoria, devono poter essere effettuate le verifiche previste dall’Avviso in materia di merito creditizio, regolarità contributiva, posizione debitoria ed esposizioni creditizie, nonché degli ulteriori requisiti di ammissibilità.
Qualora una verifica prevista dall’Avviso non possa essere effettuata attraverso le banche dati nazionali, l’impresa dovrà fornire la documentazione equivalente rilasciata dalle competenti autorità del Paese di stabilimento, secondo le modalità e i contenuti richiesti da Finmolise.
L’apertura della sede operativa in Molise non comporta, di per sé, l’automatica ammissibilità della domanda, restando necessario il possesso e la verifica di tutti i requisiti previsti dall’Avviso.

Il capitale circolante è ammissibile nel limite massimo del 30% del valore complessivo del Progetto, purché il programma di investimento sia organico e funzionale nel suo complesso e risponda ad almeno una delle finalità previste dall’art. 6 dell’Avviso.
Tale limite deve essere verificato separatamente rispetto al limite previsto dall’art. 7, comma 4, secondo cui le spese relative a consulenze, personale, materiali e scorte, affitto e produzione di documentazione tecnica, considerate complessivamente, non possono superare il 50% del finanziamento richiesto.
Pertanto, i due limiti si applicano contemporaneamente.
Ad esempio, in presenza di un Progetto del valore complessivo di € 400.000 e di un finanziamento richiesto di € 300.000:
• il capitale circolante può essere al massimo pari a € 120.000 (30% di € 400.000);
• le spese soggette al limite dell’art. 7, comma 4 possono complessivamente ammontare al massimo a € 150.000 (50% di € 300.000).
Le eventuali spese di capitale circolante riconducibili a materiali e scorte concorrono, quindi, sia al calcolo del limite del 30% del capitale circolante, sia al calcolo del limite complessivo del 50% previsto dall’art. 7, comma 4.
I due limiti devono essere entrambi rispettati.

No. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), dell’Avviso, tra i requisiti generali di ammissibilità è prevista l’assenza, in capo all’impresa e, nel caso di società, anche ai legali rappresentanti e ai soci che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, di iscrizioni nel registro dei protesti e di formalità pregiudizievoli, quali pignoramenti o sequestri, ad eccezione di quelli volontariamente concessi. Pertanto, la presenza di un pignoramento personale a carico del legale rappresentante costituisce causa ostativa all’ammissione della società al finanziamento, anche qualora la società risulti regolare sotto il profilo fiscale e contributivo.
La regolarità della posizione fiscale e contributiva dell’impresa, infatti, costituisce un requisito distinto e non consente di superare la causa ostativa derivante dalla presenza della formalità pregiudizievole in capo al legale rappresentante.

L’IVA relativa alle spese ammissibili può essere ricompresa nel finanziamento esclusivamente qualora costituisca un costo effettivamente e definitivamente non recuperabile dal beneficiario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 e dalla normativa unionale applicabile. L’IVA recuperabile non costituisce invece una spesa ammissibile. In caso di IVA parzialmente recuperabile, è ammissibile esclusivamente la quota non recuperabile.

Esempio un progetto che prevede contemporaneamente investimenti in innovazione e sviluppo di nuovi prodotti, interventi di transizione energetica e ambientale e attività finalizzate all’internazionalizzazione deve essere riferito a una sola Azione oppure deve prevedere investimenti distinti per ciascuna Azione?

Il Progetto non deve necessariamente essere articolato in investimenti separati per ciascuna Azione. L’Avviso consente di presentare un unico programma di investimento organico e funzionale nel suo complesso, che può perseguire anche più delle finalità previste dall’art. 6, comma 1, dell’Avviso.
Nel caso prospettato, ad esempio, un progetto unitario può comprendere:
- investimenti in innovazione, nuovi prodotti o processi, riconducibili all’Azione 1.3.1;
- investimenti finalizzati alla transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, all’economia verde e circolare, riconducibili all’Azione 1.3.4;
- investimenti finalizzati allo sviluppo di processi di internazionalizzazione, riconducibili all’Azione 1.3.5.
È pertanto possibile presentare un’unica domanda relativa a un progetto integrato, purché le singole spese siano ammissibili e chiaramente riconducibili alle finalità del progetto e quest’ultimo risulti complessivamente organico e funzionale, nel rispetto degli obiettivi del RIS3.
Non è quindi richiesto presentare una domanda o un progetto distinto per ciascuna Azione. Nel Business Plan e nella Relazione accompagnatoria dovranno essere descritti in modo chiaro gli obiettivi perseguiti, gli investimenti previsti e il collegamento tra le diverse componenti del progetto.

L'Avviso non prevede una generica «tolleranza del 30%», ma stabilisce una percentuale minima di realizzazione pari al 70% del Progetto ammesso.
È pertanto possibile realizzare un investimento inferiore a quello inizialmente approvato, purché sia rispettata la soglia minima del 70%. È inoltre prevista la possibilità di una realizzazione inferiore al 70% qualora la parte realizzata costituisca un lotto organico e funzionale, previa valutazione del Soggetto Gestore.
In caso di minor valore del Progetto effettivamente realizzato e rendicontato, il finanziamento viene rideterminato in proporzione all'investimento effettivamente realizzato. La quota di finanziamento corrispondente alla parte di investimento non realizzata dovrà essere restituita secondo le modalità previste dal contratto di finanziamento.
Contestualmente, il Soggetto Gestore procede al ricalcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) sulla base del minor valore del Progetto agevolabile. L'eventuale differenza tra l'ESL originariamente riconosciuto e quello spettante a seguito della rideterminazione dovrà essere recuperata secondo le modalità previste dall'Avviso e dal contratto.
Esempio pratico. Si ipotizzi un Progetto ammesso: € 200.000;
finanziamento agevolato concesso: € 180.000;
Progetto effettivamente realizzato e rendicontato: € 150.000;
percentuale di realizzazione: 75%.
La soglia minima del 70% risulta rispettata.
Poiché è stato realizzato il 75% dell'investimento, il finanziamento viene rideterminato proporzionalmente:
€ 180.000 × 75% = € 135.000
La quota di finanziamento riferibile alla parte di investimento non realizzata è quindi:
€ 180.000 − € 135.000 = € 45.000
L'impresa dovrà pertanto restituire i € 45.000 corrispondenti alla parte di finanziamento non più giustificata dall'investimento effettivamente realizzato, secondo le modalità previste dal contratto.
Inoltre, l'ESL dovrà essere ricalcolato sul nuovo importo del Progetto agevolabile. L'eventuale differenza tra l'ESL originariamente riconosciuto e quello spettante a seguito della rideterminazione costituisce un ulteriore importo da recuperare.
Pertanto, in caso di minor realizzazione del Progetto, possono determinarsi due effetti distinti:
- rideterminazione e restituzione della quota di finanziamento corrispondente alla parte di investimento non realizzata;
- ricalcolo e recupero dell'eventuale differenza di ESL.
La restituzione dell'intera somma finanziata si verifica invece nei casi di revoca totale previsti dall'Avviso.
data aggiornamento 31/08/2026
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