FAQ D.G.R. 812 - Finmolise S.p.A.: La Finanziaria Regionale del Molise per il Credito

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FAQ D.G.R. 812

Interventi non operativi > Fondo Unico Anticrisi

FONDO UNICO ANTICRISI - RISPOSTE A QUESITI RICORRENTI
Le risposte sono state adottate dal Comitato di pilotaggio regionale

FAQ sulla Delibera di Giunta Regionale 812


1. Percentuale massima di garanzia a carico della Finmolise per gli interventi di garanzia e controgaranzia ex D.G.R. 812/2009
2. Interpretazione autentica dell’intervento “concorrente” del sistema dei Confidi ex D.G.R. 812/2009
3. Titolarità della presentazione della domanda di garanzia diretta
4. Obbligatorietà dell’acquisizione preventiva della delibera dell’istituto di credito nel caso di richiesta di sola controgaranzia
5. Durata massima dei finanziamenti ex D.G.R. 812/2009
6. Operazioni ammissibili al consolidamento di cui alla D.G.R. 812/2009
7. Modalità di calcolo degli indici di bilancio da parte di società in contabilità semplificata e/o esonerate dalla redazione del bilancio di esercizio ex artt. 2423 e ss. del c.c.
8. Valutazione degli indici patrimoniali ed economici previsti all’art.2 del regolamento (soggetti ammissibili).
9. La Banca deve sottoscrivere la domanda di ammissione alla garanzia diretta del Fondo da parte delle PMI molisane?

10. Nel caso di finanziamenti da concedere, a fronte di  programmi di investimento, la Banca dovrà provvedere al pagamento delle spese direttamente ai fornitori?
11. Sarebbe ipotizzabile un controllo preventivo della documentazione di spesa da parte della Finmolise con relativo visto di autorizzazione?

12. E' prevista una retroattività delle spese di investimento?
13. Nel caso di finanziamenti destinati al consolidamento di passività a breve, a quale data bisogna fare riferimento per la determinazione dell'esposizione complessiva da consolidare?
14. Possono godere delle opportunità anche le imprese cd nuove, che hanno meno di due anni di operatività?


1. Percentuale massima di garanzia a carico della Finmolise per gli interventi di garanzia e controgaranzia ex D.G.R. 812/2009

La percentuale di garanzia operata da Finmolise non può mai superare il 50% del finanziamento ammissibile, nel rispetto dei limiti legati ai regimi di aiuto ed al capitale di vigilanza, sia nel caso di garanzie dirette o di controgaranzia, sia nel caso di interventi misti (garanzia diretta e controgaranzia). Il Regolamento allegato alla predetta D.G.R. indica, in realtà, i massimali previsti dalla normativa comunitaria (fino all’80%  ………., fino al 90% …………..), ma in ogni caso questi ultimi non possono derogare dall’obiettivo di rischio globale, sancito dalla Giunta Regionale a valere sul patrimonio di vigilanza della Finmolise.   
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2. Interpretazione autentica dell’intervento “concorrente” del sistema dei Confidi ex D.G.R. 812/2009

L’intervento concorrente deve intendersi in senso complementare,  anche a titolo di sperimentazione e non alternativo alla Finmolise (concorrente = che concorre con e non in antagonismo).
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3. Titolarità della presentazione della domanda di garanzia diretta

L’impresa e gli istituti di credito sono entrambi tenuti alla presentazione della domanda di garanzia diretta. In particolare, l’impresa lo dovrà fare compilando il modulo di domanda all’uopo predisposto ed inoltrandolo alla Finmolise unitamente agli allegati previsti. La banca dovrà invece limitarsi a trasmettere una nota avente ad oggetto: “domanda di ammissione alle garanzie dirette rilasciate da Finmolise ai sensi della DGR n. 812 del 03/08/2009”, con la quale allegare ufficialmente la delibera di approvazione dell’intervento finanziario in favore dell’impresa richiedente.

4. Obbligatorietà dell’acquisizione preventiva della delibera dell’istituto di credito nel caso di richiesta di sola controgaranzia

L’acquisizione preventiva della delibera dell’istituto di credito è obbligatoria sia nel caso di richiesta della garanzia diretta, sia nel caso di richiesta della controgaranzia. In questo ultimo caso la delibera va acquisita per il tramite del Confidi.
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5. Durata massima dei finanziamenti ex D.G.R. 812/2009

Per le operazioni di consolidamento ex D.G.R. 812/2009 la garanzia ed il finanziamento dovranno avere la stessa durata (max 5 anni), mentre per le operazioni relative ai nuovi investimenti è possibile prevedere un finanziamento di durata superiore (in coerenza con le norme civilistiche e fiscali vigenti in riferimento al bene oggetto di finanziamento), mentre la garanzia non potrà superare, in ogni caso, la tempistica dei 5 anni.
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6. Operazioni ammissibili al consolidamento di cui alla D.G.R. 812/2009

Può essere ammessa al consolidamento ex D.G.R. 812/2009 qualunque operazione di debito a breve termine contratto con istituti di credito (scoperti di c/c, anticipi su fatture, ecc)., opportunamente documentata alla data di presentazione della domanda e con riferimento all’andamento storico degli ultimi 12 mesi.
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7. Modalità di calcolo degli indici di bilancio da parte di società in contabilità semplificata e/o esonerate dalla redazione del bilancio di esercizio ex artt. 2423 e ss. del c.c.

Potrebbe essere opportuno, per prassi nazionale consolidata, fare riferimento al modus operandi della Legge 488/92 e dei patti territoriali, in particolare al punto 2.2 lettera i) della Circolare della 488/92 che recita:
…per le imprese che alla data di cui alla lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell’attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2426 e seguenti del c.c., resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 47 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000.
Relativamente agli indici economici previsti dal  regolamento (Oneri finanziari/Fatturato), si dovrà acquisire a supporto un’attestazione bancaria da cui risultino gli oneri finanziari addebitati all’impresa nell’anno di riferimento.
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8. Valutazione degli indici patrimoniali ed economici previsti all’art.2 del regolamento (soggetti ammissibili).

Ai fini della corretta valutazione degli indici di cui  all’art. 2 del regolamento, la Finmolise dovrà tener conto delle specificità dei settori di appartenenza delle imprese richiedenti e, ove necessario, far supportare la richiesta con apporto di idonee garanzie.
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9. La Banca deve sottoscrivere la domanda di ammissione alla garanzia diretta del Fondo da parte delle PMI molisane?


La
problematica è stata già affrontata. Si veda la risposta fornita al quesito n. 3, riportata  nelle FAQ dei siti della Regione Molise e di Finmolise.   Torna sù


10.  Nel caso di finanziamenti da concedere, a fronte di  programmi di investimento, la Banca dovrà provvedere al pagamento delle spese direttamente ai fornitori?


La soluzione proposta rappresenta una pratica abbastanza consolidata nel sistema bancario, gradita in genere anche ai Confidi, come accaduto per la Misura 4.4 del POR Molise 2000/2006. Poiché il Regolamento allegato dalla D.G.R. 812/2009 non fornisce indicazioni vincolanti in tal senso, sul piano operativo, si lascia ai singoli Istituti l'onere di assumere le procedure ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo strumento, fatto salvo il soddisfacimento di eventuali vincoli. In particolare, nel caso in cui l'investimento presupponga contributi non a titolo di garanzia, è di tutta evidenza che i pagamenti dovranno essere fatti direttamente dal beneficiario.
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11. Sarebbe ipotizzabile un controllo preventivo della documentazione di spesa da parte della Finmolise con relativo visto di autorizzazione?


No, la procedura non è contemplata dal Regolamento.
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12. E' prevista una retroattività delle spese di investimento?

Essendo la garanzia concedibile ai sensi del regime "de minimis" e non prevedendo quest'ultimo un divieto circa la retroattività dell'investimento, si ritiene possibile finanziare l'impresa anche per la parte di costi già sostenuti anteriormente alla data di presentazione della domanda (e, in particolare, a far data dal 1° gennaio 2009, in analogia con orientamenti già assunti dalla Regione Molise per situazioni similari), purché il programma di investimento non risulti ancora concluso. Si fa presente che, in tal caso, occorrerà acquisire informazioni circa i contributi ottenuti dall'impresa a titolo de minimis nel triennio precedente, nonché una dichiarazione dell'impresa attestante eventuali altri contributi sulle medesime fatture..
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13. Nel caso di finanziamenti destinati al consolidamento di passività a breve, a quale data bisogna fare riferimento per la determinazione dell'esposizione complessiva da consolidare?


Come indicato nella risposta al quesito n. 6, l'esposizione cui fare riferimento è quella relativa alla data di presentazione della domanda, ma la Finmolise sarà tenuta ad effettuare l'analisi di ammissibilità della garanzia tenendo conto dell'andamento storico delle esposizioni a breve negli ultimi 12 mesi, onde evitare di garantire consolidamenti connessi ad esposizioni che non siano realmente pregresse.
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14. Possono godere delle opportunità anche le imprese cd nuove, che hanno meno di due anni di operatività?

Il Regolamento e l'indirizzo strategico delle operazioni non prevedono limitazioni in questo senso. E' evidente che, in assenza di dati significativi di bilancio sugli andamenti dell'azienda, ove ritenuto opportuno e necessario, Finmolise potrà far supportare la richiesta con apporto di idonee garanzie.
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